Orvieto, 22/12/2020

Alla Gentile Clientela Loro sedi.

Oggetto:

–     D.L. 18/12/2020 n. 172 (“Decreto Natale”);

  • lotteria degli scontrini;
  • aliquota I.V.A. asporto.

Si trasmette la presente circolare informativa:

D.L. 18/12/2020 n. 172 (“Decreto Natale”):

la norma richiamata è quella che stabilisce le zone “rosse” e ”arancioni” per il periodo festivo (natalizio e di inizio nuovo anno):

le zone saranno tali (“rosse” od “arancioni”) in base ai vari giorni considerati. L’Italia sarà in zona “rossa” nei seguenti giorni:

24/25/26/27/31 Dicembre; 1/2/3/5/6 Gennaio; mentre sarà in zona “arancione” nei seguenti:

28/29/30 Dicembre; 4 Gennaio.

Per quanto concerne la sospensione delle attività economiche nel periodo di zona “rossa”, il decreto legge fa espresso riferimento a ciò che è stato stabilito dal D.P.C.M. del 03/12/2020 e suoi allegati.

Ivi si legge (testualmente):

“… sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 … omissis … restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie … omissis … sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) … omissis … resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio … omissis … nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto …”.

Per meglio individuare le attività commerciali che possono continuare ad essere svolte, si riporta qui di seguito quanto indicato nel ricordato allegato 23 al citato D.P.C.M.:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi

specializzati

  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per quanto riguarda invece i servizi, il D.P.C.M. così recita (testualmente):

“… sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 …”.

Si riporta quindi qui di seguito quanto indicato nel predetto allegato 24, riferito alle attività che possono essere svolte:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Nel periodo di zona “rossa” sono pertanto sospese tutte le attività commerciali al dettaglio e di servizi alla persona diverse da quelle sopra indicate.

Lotteria degli scontrini:

l’argomento è senz’altro di attualità, perché gli operatori economici dovrebbero adeguare il proprio apparecchio misuratore fiscale entro il 31/12/2020, al fine di consentire all’utente di partecipare al concorso.

A parte tutte le considerazione che potrebbero essere svolte sull’opportunità dell’iniziativa assunta da parte dello Stato, di fatto la norma istitutiva non prevede l’obbligo di adesione da parte dell’esercente.

Tuttavia, siccome secondo il fisco tale iniziativa è da considerare volta a combattere la lotta al sommerso, la stessa normativa dispone la possibilità, da parte dell’utente e in caso di rifiuto dell’esercente ad acquisire il “codice lotteria”, di segnalare tale circostanza nel portale lotteria:

tali segnalazioni potranno essere utilizzate dagli organi preposti al controllo (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

Aliquota I.V.A. asporto:

l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, si é espressa in merito all’aliquota I.V.A. applicabile in caso di prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande per asporto.

In sintesi, l’interpretazione fornita dal fisco configura l’asporto come una cessione di beni e non un servizio di somministrazione:

pertanto, l’aliquota I.V.A. applicabile non è quella del 10% bensì quella propria di ogni singolo bene oggetto di cessione.

Nella pratica, ciò sta a significare che, ad esempio, se un utente acquista un pasto per asporto composto da un piatto di carne, pane e vino, nello scontrino fiscale l’esercente deve applicare l’I.V.A. come segue:

al 10% per la carne (perché preparata), al 4% per il pane e al 22% per il vino.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico

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