Si pubblica un promemoria circa le novità che interessano la redazione dei bilanci d’esercizio 2020 ed impattanti sia in senso civilistico che fiscale:

Sospensione ammortamenti (società di capitali):

l’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, della Legge n. 126/2020, offre la possibilità di derogare alle disposizioni dettate dall’art. 2426, n. 2, del Codice Civile che prevede l’ammortamento sistematico delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. A seguito di tale introduzione legislativa, le società potranno (trattasi, comunque, di una facoltà e non di un obbligo) ridurre, fino ad azzerarle, le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, purchè ne diano adeguata informazione nella nota integrativa.

La finalità dell’esercizio di tale deroga è collegata agli effetti della pandemia da COVID-19 che si sono riflessi sull’operatività dell’impresa (ad esempio: significativa contrazione dei ricavi o numerosi giorni di chiusura coattiva).

La scelta di sospendere la quota di ammortamento richiederà il recupero della stessa negli anni a seguire o tramite la rideterminazione del piano di ammortamento oppure attraverso la rideterminazione della quota a partire dall’esercizio 2021 (per i casi in cui non sia possibile intervenire su un riconteggio del piano).

La norma, tuttavia, detta precise cautele, prevedendo per le imprese che si avvalgono di detta sospensione l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Qualora il risultato d’esercizio sia incapiente, l’impresa integrerà l’importo utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.

Inoltre, la nota integrativa dovrà contenere una specifica informativa circa le ragioni della deroga, l’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile e l’influenza della deroga stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Sotto il profilo fiscale, è prevista una simmetrica deducibilità delle quote di ammortamento non iscritte in conto economico, in sede di dichiarazione IRES ed IRAP. L’esercizio di tale deroga comporterà, inoltre, l’iscrizione in bilancio della fiscalità differita passiva che si annullerà al termine del piano di ammortamento, quando l’ultima quota verrà stanziata contabilmente ma sarà già stata dedotta fiscalmente.

Si rammenta, infine, che la norma non riguarda i beni detenuti in leasing;

Rivalutazione beni impresa:

l’art. 110 del D.L. n. 104/2020 prevede la facoltà di rivalutare i beni materiali ed immateriali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

A differenza delle precedenti leggi di rivalutazione, è ora possibile rivalutare singoli beni, non essendo richiesto che la facoltà sia esercitata per categorie omogenee di beni.

Non sono rivalutabili i cosiddetti “beni merce” (ad esempio: beni immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa, ecc.), l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari e le attività finanziarie diverse dalle partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

Si può attribuire alla rivalutazione contabile rilevanza anche fiscale, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, dell’IRAP e di eventuali addizionali, pari al 3% sul valore rivalutato.

L’efficacia della rivalutazione fiscale è prevista:

– dal primo esercizio successivo per gli ammortamenti;

– dal primo giorno del quarto esercizio successivo per gli atti di realizzo (plusvalenze).

Nel solo caso di rivalutazione con effetto fiscale, la riserva iscritta a fronte del saldo attivo della rivalutazione assumerà la natura di “riserva in sospensione d’imposta”:

tale riserva potrà essere oggetto di affrancamento, in tutto o in parte, tramite il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva di IRES, IRAP ed eventuali addizionali, pari al 10%. La riserva così affrancata sarà liberamente distribuibile;

Gestione delle perdite (società di capitali):

l’art 1, comma 266, della L. 30/12/2020 n. 178, è intervenuto con disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale a causa di perdite.

Nelle ipotesi in cui il capitale, pur riducendosi di oltre un terzo in conseguenza di perdite non si riduca sotto il limite legale, in deroga alle regole civilistiche il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale è posticipato al quinto esercizio successivo:

conseguentemente, l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Tale estensione temporale è stata prevista anche per l’ipotesi più grave di erosione del minimo legale. L’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore alla soglia minima, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del bilancio del quinto esercizio successivo. Fino alla data di approvazione del bilancio di tale esercizio, pertanto, non opererà la causa di scioglimento (o trasformazione) della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Si sottolinea che non sono sospese le disposizioni che prevedono gli obblighi informativi degli amministratori verso l’assemblea:

in presenza di perdite, gli stessi sono tenuti a convocare senza indugio l’assemblea e sottoporre ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni del collegio sindacale (ove esistente), dando conto dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione.

In ogni caso, le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.

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