Si trasmette un promemoria sintetico relativo alle ultime novità in materia di bonus in edilizia collegati all’incremento della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’introduzione dell’art. 1, comma 43-bis, L. n. 234/2021, subordina il riconoscimento dei benefici fiscali in materia di edilizia al rispetto dei contratti collettivi del settore edile.

Più in particolare:

per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 (si veda, per maggior chiarezza, quanto esplicitato in seguito), di importo superiore ad € 70.000,00 (settantamila/00), i benefici (Superbonus 110%, credito imposta eliminazione barriere architettoniche, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde ed interventi per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020) possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Rientrano nel già citato allegato X al D.lgs n. 81/2008 le seguenti tipologie:

i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, compresi i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Si ricorda infine, che il disposto legislativo sopra illustrato troverà applicazione per i lavori avviati a far data dal 27/05/2022.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.                                               

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.            

L’Amministratore Unico

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