Oggetto: circolare informativa Finanziaria 2023 (L. n. 197/22)
Si trasmette un promemoria sintetico relativo alle ultime novità introdotte dalla L. 29.12.2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”):
- Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario potranno applicare un meccanismo di tassazione alternativo rispetto all’IRPEF, in base al quale sarà possibile assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% la differenza tra il reddito conseguito nel 2023 ed il maggiore tra quelli dichiarati dal 2020 al 2022, quest’ultimo ridotto di un importo pari al 5%.
La differenza così determinata, fino ad un limite massimo di 40.000,00 euro, potrà essere assoggettata all’anzidetta imposta sostitutiva;
- Vengono apportate modifiche al regime forfettario, tramite l’innalzamento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi o compensi per accedere e poter permanere nell’anzidetto regime per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
nel contempo, al fine di contrastare possibili effetti distorsivi, viene previsto che al superamento del tetto di 100.000,00 euro di ricavi o compensi la fuoriuscita dal regime sia immediata, con relativa debenza dell’I.V.A. a partire dall’operazione che porta allo sforamento del tetto stesso;
- Viene incrementata dal 3% al 6% l’aliquota di ammortamento relativa a fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici ATECO e da imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle attività indicate e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo;
- Le soglie di ricavi da non superare per poter aderire al regime di contabilità semplificata vengono innalzate da 400.000,00 a 500.000,00 euro per coloro che esercitano attività di prestazione di servizi e da 700.000,00 a 800.000,00 euro per le imprese con altre attività;
- Per le società commerciali viene prevista la possibilità di estromettere beni dal regime d’impresa tramite assegnazione o cessione in maniera agevolata ai soci:
trattasi dei beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività.
Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,50% per le società non operative).
Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa;
- Viene riproposta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni, anche quotate in mercati regolamentati, con pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% da applicare sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, redatta ed e asseverata entro il 15 novembre.
I terreni e le partecipazioni rivalutabili sono quelle possedute alla data del 1° gennaio 2023;
- E’ prevista l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per natura da parte dell’imprenditore individuale, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto;
- Viene rimodulata l’aliquota I.V.A., fissata nella misura del 5%, su:
prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili;
alcuni prodotti per l’infanzia quali latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto, pannolini, seggiolini per gli autoveicoli.
Inoltre, l’aliquota I.V.A. sul pellet scende dal 22% al 10% esclusivamente per il 2023;
- E’ confermata anche per l’anno 2023, la detassazione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari di imprenditori agricoli e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;
- A far data dal 1° gennaio 2023 la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore eseguito tra soggetti diversi sale a 5.000,00 euro;
- Sono state prorogate le misure agevolative previste per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età;
- A far data dal 1° gennaio 2023 è incrementato a 8.000,00 euro l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
- Viene introdotta la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’I.V.A. versata per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica “A” o “B” ceduti dalle imprese di costruzione.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti;
- E’ stata prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
- Relativamente all’ex “Superbonus 110%”, sia il c.d. “D.L. Aiuti quater” che la relativa legge di conversione prevedono che dal 2023 la detrazione scenderà al 90% sia per i condomìni che per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
Tuttavia, sono state previste regole differenziate, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che in determinate casistiche consentiranno di ottenere il superbonus 110% anche nel 2023;
- E’ introdotta la possibilità di definire le somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 o recapitate in data successiva:
nel caso, le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo;
- Viene prevista la facoltà di regolarizzare gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale e non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’IRAP nonchè sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma.
Per il perfezionamento occorre rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200,00 euro;
- In deroga al ravvedimento operoso, è prevista la regolarizzazione delle violazioni riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate pagando sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, purchè dette violazioni non siano ancora contestate alla data del versamento;
- Con l’introduzione della “Rottamazione quater” è introdotta la possibilità di estinguere il debito con cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali:
il beneficio spetta a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, presentando una dichiarazione (sempre all’Agenzia della Riscossione) entro il 30 aprile 2023 utilizzando un apposito modello.
Il versamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate;
- E’ prevista la possibilità di definire gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023, usufruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo;
- Viene introdotta la facoltà di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pendenti alla data del 1° gennaio 2023 tramite presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia:
il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio.
In alternativa, le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi a oggetto atti impositivi possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- Solo i giudizi pendenti in Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi a oggetto atti impositivi possono essere estinti, con il beneficio delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese:
la procedura si perfeziona firmando l’accordo transattivo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni;
- Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al 31 marzo 2023 e su tali somme non si applicano gli interessi di mora.
Da ultimo, si segnala che, con riguardo alle modalità di erogazione del contributo Nuova Sabatini, a partire dal 1° gennaio 2023 le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP” reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento (art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013).
Tale dicitura va riportata in maniera separata nelle medesime fatture.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico