Si trasmette un promemoria inerente alla riforma dello sport ed, in particolare, alle novità operative introdotte con il D.Lgs 131/2023.
Con il DL 29.9.2023 n. 131, pubblicato sulla G.U. 29.9.2023 n. 228, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti in materia di energia e di adempimenti fiscali.
Il DL 131/2023 è entrato in vigore il 30.9.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione, tuttavia, si ricorda che il DL 131/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
RAVVEDIMENTO “SPECIALE” per le violazioni relative alla certificazione deI CORRISPETTIVI
L’art. 4 del DL 131/2023 prevede un ravvedimento speciale per i soggetti (es. commercianti al minuto e assimilati) che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Entro il 15.12.2023 è infatti possibile ravvedere le violazioni commesse dall’1.1.2022 fino al 30.6.2023 anche se già constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento. La novità consiste nel fatto che in base alle regole ordinarie il verbale osta al ravvedimento.
Le violazioni andranno ravvedute mediante il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi legali; per le sanzioni, invece, occorre avere riguardo al momento temporale della commissione della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a 1/8 o a 1/7.
Le altre violazioni commesse (ad esempio, l’infedele dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022) potranno del pari essere ravvedute, in base alla disciplina ordinaria; lo stesso vale per gli omessi versamenti dell’IVA periodica e per l’eventuale tardivo/omesso versamento del saldo 2022 delle imposte sui redditi e del primo acconto 2023.
Al fine di favorire la regolarizzazione spontanea, il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652 ha stabilito l’invio ai soggetti passivi IVA di comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;
i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni.
Le violazioni relative ai corrispettivi ravvedute in base alla disciplina dell’art. 4 del DL 131/2023 non sono ricomprese nel computo delle quattro distinte violazioni nel quinquennio idonee a determinare la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima.
proroga dell’aliquota iva del 5% sul gas metano
L’art. 1 co. 5 del DL 131/2023 prevede che si applichi l’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, la predetta aliquota agevolata si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi.
Ai sensi del co. 6 del citato articolo, l’aliquota IVA del 5% riguarda anche:
riforma delle agevolazioni sotto forma di contributi per le imprese “energivore”
L’art. 3 del DL 131/2023 modifica il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese “energivore”), a decorrere dal 2024.
Possono accedere alle agevolazioni in esame le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh.
Tali imprese devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione;
operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione;
pur non operando in alcuno dei suddetti settori, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017 rispettandone i requisiti richiesti.
Possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che operino in un settore o sotto-settore che sia considerato ammissibile. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di difficoltà secondo la normativa comunitaria.
Alle suddette imprese sono riconosciuti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ex art. 3 co. 11 del DLgs. 16.3.99 n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili.
In particolare, spettano i seguenti contributi:
con riferimento alle imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa*;
con riferimento alle imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa*;
con riferimento alle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017, nella misura del minor valore:
per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa*;
per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa*;
per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa*.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, saranno individuati i criteri e le modalità per: il soddisfacimento delle condizioni; l’assolvimento agli obblighi previsti (es. la diagnosi energetica); lo svolgimento dei controlli.
L’efficacia delle disposizioni in esame è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico
.* definizione valore aggiunto lordo (VAL) dell’impresa: per valore aggiunto lordo dell’impresa si intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi.