Oggetto: circolare informativa Legge Finanziaria 2024 (L. n. 213/23)

Si trasmette un promemoria sintetico relativo alle ultime novità di carattere fiscale introdotte dalla L. 30.12.2023, n. 213 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”):

ArgomentoDescrizione
regolarizzazio-ne delle rimanenze                                                 segue                                                                           SegueA determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare il valore delle rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà: sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. Ambito temporale La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Soggetti interessati Possono avvalersi della predetta facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin­ci­pi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata. Ambito oggettivo L’adeguamento può riguardare le rimanenze: dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono, invece, escluse le rimanenze di opere in corso relative: alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. Modalità di adeguamento L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale. Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento: dell’I.V.A. ivi gravante, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’am­mon­tare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. Quanto al primo punto, l’aliquota media I.V.A. è ottenuta – tenendo conto dell’esisten­za di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra: l’I.V.A., relativa alle operazioni attive, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;il volume d’affari. In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pra­tica, l’ammontare dell’imponibile ai fini I.V.A. e come sopra determinato);il valore del bene eliminato. Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sosti­tutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto. Modalità di adesione L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (cioè, nel modello REDDITI 2024 e IRAP 2024 per l’esercizio 2023). Termini di versamento Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui red­diti relative al periodo d’imposta 2023;la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’ac­conto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle: somme non pagate e dei relativi interessi;sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali. Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP. Effetti dell’adeguamento La regolarizzazione: non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’01.01.2024. I valori risultanti dall’adeguamento: sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023;nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
rideterminazio-ne del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)                                                       segueViene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’01.01.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.06.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’01.01.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: per l’intero ammontare, entro il 30.06.2024;oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.06.2024, il 30.06.2025 e il 30.06.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.06.2024. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.06.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
cessioni
di fabbricati
con interventi superbonus – plusvalenza                                                          
A decorrere dall’01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili: acquisiti per successione;che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo. Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che: se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del D.L. n. 34/2020;se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’age­vo­la­zione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Applicazione dell’imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze è applicabile l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.
imponibilità
della costituzione dei diritti reali immobiliari     segue                        
La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell’inter­pre­ta­zio­ne adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall’01.01.2024 rientrano: nella lett. h) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali);nella lett. b) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua. Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo Seguendo l’impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimen­to (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l’ap­pli­cazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti: non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’am­montare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%. Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina: non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).
locazioni brevi – aumento dell’aliquota
al 26% – modifica normativa
per gli intermediari non residenti     segue                                                                                     segue  
Modificando l’art. 4 del D.L. n. 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve. Ambito oggettivo – Locazioni brevi Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abi­tativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la presta­zione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Sono assimilati alle locazioni brevi: i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). Natura imprenditoriale – Esclusione La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’eser­ci­zio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si pre­su­me la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’ap­pli­ca­bilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). Cedolare secca – Aliquota al 26% La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’01.01.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”. Pertanto, dall’01.01.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi: si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’01.01.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembrerebbe che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%. Ritenuta del 21% a titolo di acconto La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’01.01.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto. Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.
variazione
catastale degli immobili oggetto di interventi
superbonus
Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale. Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.
interventi “edilizi” – aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”                A decorrere dall’01.03.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%. Pagamenti sui quali si applica la ritenuta La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’impo­sta”. La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione      Dall’01.04.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite: dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
fringe benefit 2024 – incremento della soglia di esenzione            La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a: 1.000,00 euro, per tutti i dipendenti;2.000,00 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultatoL’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.
plusvalenze
sulla cessione di metalli preziosi     segue
La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa. Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato. Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’art. 68 co. 6 del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra: il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati;il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi. La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.
nuove aliquote per IVIE e IVAFE                                      Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list (a regime fiscale privilegiato). Decorrenza L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’01.01.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente. Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche. In merito, si ricorda che il DM 20.07.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.
ruoli scaduti per importi superiori a 100.000,00 euro – divieto di compensazione nel modello F24                                                    Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembrerebbe permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000,00 euro e il contribuente dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000,00 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall’01.07.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’01.07.2024. Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato. Controlli preventivi L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
ArgomentoDescrizione
pignoramento presso terzi – efficientamento          Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo. L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
contrasto all’apertura
di partite I.V.A.
“fittizie”                          
Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita I.V.A., a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita I.V.A. sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita I.V.A. e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita I.V.A.. Per la riapertura della partita I.V.A. è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
aliquota I.V.A.
per i pellet  
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota I.V.A. riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
aliquota I.V.A.
per i prodotti
per l’infanzia            
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota I.V.A. per: il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);i pannolini per bambini. È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota I.V.A. per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
aliquota I.V.A.
per i prodotti dell’igiene
femminile
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota I.V.A. è innalzata dal 5% al 10%.
immatricolazione dei veicoli
provenienti da San Marino e Città del Vaticano
Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.
proroga
delle delibere
per il 2023
per l’IMU o altri tributi locali
e versamento della maggiore IMU dovuta                              
Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale: sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023);le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze en­tro il 15.01.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023). La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’ad­di­zio­na­le comunale all’IRPEF e dall’IMU. Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023 Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023. In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo: maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare san­zioni e interessi, entro il 29.02.2024;minore, nel qual caso il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.
ArgomentoDescrizione
credito d’imposta autotrasportato-ri merci conto terziViene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
ArgomentoDescrizione
riduzione del canone RAIViene rideterminata in 70,00 euro annui (in luogo di 90,00 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l’anno 2024.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.              

 L’Amministratore Unico

 https://www.studiofrosinini.it/wp-content/uploads/2024/01/circolare-1-2024-legge-di-bilancio-2024.pdf