Istituzione Registro Titolari Effettivi:

la presente circolare per rammentare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, del D.M. 11 marzo 2022 n. 55, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto col MISE, istituisce l’avvio del registro dei titolari effettivi.

Tale provvedimento reca disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

I soggetti tenuti alla comunicazione e periodico aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, sono:

– le società dotate di personalità giuridica: s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., società cooperative, società di mutuo soccorso, società consortili;

– trust e soggetti affini: trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16/10/1989 n. 364, (si tratta di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fi ni fiscali, secondo quando disposto dall’art. 73, del Tuir) e gli istituti giuridici affini;

– le persone giuridiche private: fondazioni e associazioni riconosciute;

Le informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

Questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto sarà richiesta la firma digitale dell’amministratore della società:

si raccomanda pertanto, a chi ancora non fosse in possesso di firma digitale, di dotarsi quanto prima di tale strumento.

Nella comunicazione della titolarità effettiva vanno specificati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche individuate come titolare effettivo ai sensi delle seguenti disposizioni:

– Imprese dotate di personalità giuridica: proprietà diretta o indiretta così individuata:

  • proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
  • proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate/fiduciarie/interposta persona.

Qualora a seguito dell’esame dell’assetto proprietario non sia possibile identificare la/le persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta dell’ente, questo dovrà essere identificato nella persona fisica cui è attribuibile il controllo dello stesso in base:

  • alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora l’applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente il titolare effettivo, questo coincide con la persona fisica titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi/statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

– Persone giuridiche private: sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori (se in vita);
  • i beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili);
  • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

– Trust ed Istituti giuridici affini: il costituente, il fiduciario, il guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o la classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta/indiretta o altri mezzi.

Si ricorda, infine, che il termine di invio della comunicazione non è ancora stato individuato ma le Camere di Commercio stanno inviando informative in merito ai soggetti interessati dal provvedimento.

Modalità deposito domande Registro Imprese (C.C.I.A.A.):

dal 01/01/2023 l’Ufficio del Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. non accetterà più domande e/o denunce non firmate digitalmente direttamente dal soggetto obbligato (inviate, quindi, a mezzo procuratore speciale):

pertanto, il soggetto obbligato e/o legittimato alla presentazione (titolare di ditta individuale, legale rappresentante o amministratore o liquidatore o sindaco o revisore, ecc., di società) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente tramite la propria firma digitale (non è più ammessa la possibilità di delegare terzi soggetti).

Si raccomanda pertanto, a chi ancora non fosse in possesso di firma digitale, di dotarsi quanto prima di tale strumento.

Indirizzi p.e.c. irregolari – cancellazione d’ufficio:

le Camere di Commercio hanno avviato la procedura di cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.) irregolari iscritti nel Registro delle Imprese.

Si raccomanda, pertanto, di verificare la validità del proprio indirizzo p.e.c., al fine di evitarne la cancellazione d’ufficio, l’attribuzione, sempre d’ufficio, di un domicilio digitale sostitutivo (attivo esclusivamente in ricezione) e l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l. 

L’Amministratore Unico  

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