Si trasmette un promemoria inerente le novità introdotte con l’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 riguardo la necessità di effettuare alcune comunicazioni per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali cosiddetti “4.0”, ricordando che, nell’attesa dell’emanazione delle previste disposizioni attuative da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la RM 12.4.2024 n. 19 l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso la possibilità di utilizzarli in compensazione.
Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione, definendone contenuto e modalità di invio. In tal modo è possibile riprendere la compensazione dei crediti d’imposta che era stata sospesa.
I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.
Ci si sofferma in particolare sui crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, poiché tale tipologia rappresenta la stragrande maggioranza delle situazioni effettivamente riscontrabili, restando a disposizione per eventuali approfondimenti relativi alla seconda tipologia.
Quanto alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, in sintesi, si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni “4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione.
Ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:
- l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal
30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- la fruizione negli anni dell’agevolazione.
La comunicazione deve inoltre essere aggiornata al completamento di tali investimenti e va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).
Particolari disposizioni valgono per gli investimenti 2023:
con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
In tal caso, il modello va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Con il DM 24.4.2024, come anticipato, sono stati approvati i modelli di comunicazione. Nello specifico, sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti d’imposta riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024).
I modelli sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE, a partire dalle ore 12:00 del 29.4.2024.
Ogni comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante e trasmessa singolarmente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica transizione4@pec.gse.it.
Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato (comunicato GSE 29.4.2024).
Completata la procedura di trasmissione, i crediti, anche quelli inibiti dalla citata RM 12.4.2024 n. 19, saranno liberati per la compensazione.
Qualora, in attesa che l’amministrazione finanziaria acquisisca i flussi dal Ministero competente, le deleghe di pagamento nel frattempo inviate dovessero essere nuovamente sospese, il contribuente, per “sbloccare” la compensazione, potrà fornire all’Ufficio interessato prova della trasmissione effettuata.
L’Ufficio, valutata la regolarità formale della comunicazione, non potrà entrare nel merito della spettanza o meno del credito.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico
https://www.studiofrosinini.it/wp-content/uploads/2024/05/circolare-2-2024-crediti-imposta-4.0.pdf