Si trasmette un promemoria relativo alle ultime novità introdotte dal D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale 22/03/2021, n. 70, in vigore dal 23/03/2021.
La successiva trattazione è da riferire al solo Titolo I (“misure di sostegno alle imprese e all’economia”) del predetto provvedimento:
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici: viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita I.V.A. che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola con
compensi o ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019. Tale contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Al fine di determinare correttamente i suddetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. dal 01/01/2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una determinata percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo viene comunque riconosciuto nella misura minima di euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per le società; l’ammontare massimo è fissato in euro 150.000,00.
Restano esclusi: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23/03/2021; i soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. dopo il 23/03/2021; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del T.U.I.R.; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162/bis del T.U.I.R.
A scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite Mod. F24.
Al fine di ottenere il contributo in oggetto dovrà essere presentata un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, entro il 28/05/2021.
Con riferimento al regime sanzionatorio si applica quanto già disposto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella L. 17/07/2020 n. 77 (art. 316-ter del Codice Penale; inoltre, l’importo erogato sarà totalmente
recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200%, oltre interessi). Infine, si ricorda che il contributo è spettante nei limiti del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi: viene previsto lo slittamento dal 28/02/2021 al 30/04/2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi. Viene, inoltre, previsto che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino ad € 5.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, relativamente alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000,00 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a € 30.000,00. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti; fino alla data stabilita dal suddetto decreto del MEF è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad € 5.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19: possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 (dichiarazioni dei redditi ed I.V.A.) e relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Tale misura interessa unicamente coloro che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari nel 2020 rispetto al L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Decreto in commento prevede, inoltre:
- la riduzione degli oneri per utenze elettriche per usi diversi da quelli
domestici; - la riduzione del 30% del canone RAI per le strutture ricettive nonché di
somministrazione e consumo di alimenti e bevande in locali aperti al
pubblico.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico