Si comunica che in data 30/04/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 36/2022 (c.d. Decreto PNRR), entrato quindi in vigore in data 01/05/2022.
Qui di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte:
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti “elettronici”:
le vigenti disposizioni già prevedevano, a decorrere dal 01/01/2023, l’applicazione della sanzione di € 30,00, oltre al 4% del valore della transazione, in caso di non accettazione di pagamenti “elettronici” (a mezzo bancomat, per esempio):
il Decreto PNRR ne anticipa la decorrenza al 30/06/2022;
Estensione obbligo fattura elettronica per contribuenti minimi, forfettari e soggetti in regime L. n. 398/1991:
i seguenti soggetti passivi:
– contribuenti minimi (c.d. “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011);
– contribuenti in regime forfettario (previsto dall’art. 1 della L. n. 190/2014);
– contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. n. 398/1991 (che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo non superiore ad € 65.000,00):
se nell’anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000,00, saranno assoggettati, a partire dal 01/07/2022, agli obblighi di fatturazione elettronica.
Per coloro che, invece, non hanno raggiunto tale limite (€ 25.000,00), l’obbligo scatterà a decorrere dal 01/01/2024.
Si segnala che è altresì prevista, per il solo terzo trimestre 2022 (periodo luglio – settembre), la non applicabilità di sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
Sismabonus 110% – estensione del sistema di monitoraggio da parte dell’Enea:
l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea viene esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% (finora era previsto il solo deposito dell’asseverazione presso il Comune).
Ciò al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nonché di monitorare gli interventi agevolati.
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Il 28/04/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale anche la L. n. 34/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 17/2022 (c.d. decreto energia).
Alcune novità:
Credito d’imposta pubblicità 2023:
dall’anno 2023, il suddetto credito d’imposta verrà concesso in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica (anche on-line);
Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate:
per il perfezionamento delle operazioni di cui sopra il termine, originariamente fissato al 15/06/2022, viene differito al 15/11/2022;
Detrazioni edilizie – quarta cessione ammessa a favore delle banche (verso propri correntisti):
agli istituti di credito, per i crediti per i quali non sono ammesse ulteriori cessioni (si ricorda: una a favore di chiunque e due soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), è ora invece consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;
Comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura:
il 15/10/2022 è il termine entro il quale i soggetti IRES ed i titolari di partita I.V.A., tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022, debbono effettuare la comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura;
Imposta di registro: contratti di comodato con finalità umanitarie:
fino al 31/12/2022, i contratti di comodato (uso gratuito) stipulati in favore di soggetti di nazionalità ucraina o altri soggetti provenienti dall’Ucraina (sempre e comunque con finalità umanitarie) sono esenti dall’imposta di registro.
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Si ritiene infine utile evidenziare che, con provvedimento del 27/04/2022, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 3, comma 5 e dell’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11/12/2021, ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti fruiti ai sensi della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Temporary Framework (aiuti di Stato legati all’emergenza COVID-19).
Il modello potrà essere presentato entro il 30/06/2022 e dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.
L’unica esclusione prevista riguarda tutti quei contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del Decreto, per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico