Si trasmette un promemoria inerente alle novità introdotte con l’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024):
l’argomento, di cui è già stata data notizia in una precedente circolare, riguarda l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e, di fatto, dei relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era fissato al 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in L. 21.2.2025 n. 15.
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che l’obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario.
Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (ad esempio, il locatore di beni immobili).
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell’attivo circolante, quindi quelli costituenti le rimanenze finale.
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni, come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
La polizza assicurativa non copre:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza. I premi (l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto “… in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio …” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
I premi saranno aggiornati periodicamente. La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato.
I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro.
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non procedono alla stipula della polizza, di tale inadempimento “… si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali …”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico