Si trasmette un promemoria per ricordare che, dal 01/01/2022, in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021 e, successivamente, dai provvedimenti n. 293384 e n. 293390/2021 dell’Agenzia delle Entrate, saranno in vigore nuove regole di trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere a seguito all’abrogazione della comunicazione trimestrale dei dati relativi alle operazioni attive e passive con l’estero (c.d. “Esterometro”) e di utilizzo di appositi campi del tracciato “xml” per le lettere di intento ricevute.
Riguardo le operazioni transfrontaliere, in particolare quelle attive (fatture emesse), la novità dal 2022 è che la fattura analogica (ovvero “su carta”) non sarà più ammessa nemmeno nei rapporti con i soggetti esteri:
pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e nel rispetto dei termini ordinari previsti per la trasmissione telematica.
Appare evidente, tuttavia, che sarà necessario continuare a trasmettere al cliente estero, con modalità tradizionale (mail, posta ordinaria, ecc.), una copia cartacea della fattura poiché si tratta di soggetti che non si interfacciano con il Sistema di Interscambio (SdI) nazionale.
L’operatività cambierà sostanzialmente anche sul fronte delle operazioni passive (fatture ricevute), poiché il fornitore estero continuerà ad emettere fattura con modalità analogica ed il soggetto passivo residente dovrà generare un documento elettronico (autofattura o fattura di integrazione) da trasmettere al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento:
ovviamente ciò comporta la necessità di tenere costantemente monitorate le operazioni con i soggetti esteri.
A seguito di quanto sopra, sono stati individuati gli specifici codici “Tipo documento” da utilizzare a secondo dell’operazione:
- TD17: in caso di integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero (sia UE che extra-UE);
- TD18: in caso di integrazione per acquisti intracomunitari di beni;
- TD19: in caso di integrazione/autofattura per acquisti di beni da non residenti (esempio: Repubblica San Marino, Città del Vaticano, acquisto da fornitore UE provvisto di rappresentante fiscale in Italia, ecc.).
Si rammenta, inoltre, che da Gennaio 2022 il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond I.V.A. è stato ulteriormente rafforzato con specifiche analisi volte
ad inibire e invalidare lettere d’intento illegittime emesse da parte di falsi esportatori abituali (soggetti non in possesso dei requisiti necessari per acquistare beni e/o servizi in sospensione d’imposta).
In attuazione di quanto sopra, nel corpo della fattura elettronica da emettere nei confronti dell’esportatore abituale è richiesto, oltre all’indicazione nel campo “Natura” del codice specifico “N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”, nel blocco “Altri dati Gestionali”:
- al campo “Riferimento testo”: il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
- al campo “Tipo dato”: si dovrà riportare la dicitura “Intento”;
- al campo “Riferimento Data”: si dovrà riportare quella della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
A valle delle verifiche sugli esportatori abituali, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni d’intento ritenute illegittime, comunicata a mezzo pec dall’Agenzia delle Entrate, comporta lo scarto della fattura che riporti l’indicazione della dichiarazione di intento ritenuta tale. Nonostante la compilazione del blocco “Altri dati Gestionali” risulti facoltativa, in assenza di precisazioni sul punto, si sottolinea che l’eventuale mancata compilazione dei campi indicati potrebbe generare esso stesso uno scarto, impedendo al Sistema di Interscambio l’attivazione delle procedure di controllo automatico sulle specifiche sezioni in commento.
Si segnala infine come, nel caso in cui l’attività di analisi e controllo posta in essere dall’Agenzia delle Entrate abbia esito irregolare, sia prevista l’inibizione della facoltà di inviare nuove dichiarazioni di intento.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
L’Amministratore.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
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