OGGETTO:
- secondo acconto imposte;
- comunicazione MIMIT (Ministero Imprese e Made in Italy) investimenti agevolati industria 4.0.
ACCONTO IMPOSTE:
l’art. 4 del recente DL 145 del 18/10/2023 proroga al 16.01.2024 (anziché 30.11.2023) il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.
La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023 ed il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
Dalla proroga sono, pertanto, esclusi i seguenti contribuenti:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga anche coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro:
per i soggetti in esame, pertanto, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.
Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio e l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- l’IVIE e l’IVAFE (per coloro che detengono immobili od investimenti all’estero);
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.
L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dal citato art. 4 del DL 145/2023.
Per espressa previsione di legge, dalla proroga sono invece esclusi i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti) ed i premi assicurativi INAIL.
Inoltre, anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0:
si ricorda che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per i quali è riconosciuto il credito d’imposta previsto dalla L. n. 178/2020 (Finanziaria 2021), sono tenute ai seguenti adempimenti:
- perizia asseverata o attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000. La stessa va acquisita entro il periodo d’imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso.
- comunicazione al MIMIT (Ministero Imprese e Made in Italy) nella quale indicare, tra l’altro, la tipologia di bene oggetto dell’investimento e il costo agevolabile. La suddetta comunicazione va inviata, come stabilito dal MISE nel Decreto 06.10.2021 “… entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti …”. Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2022, va presentata entro il 30/11/2023.
Per individuare il periodo di effettuazione e, di conseguenza, gli investimenti oggetto della comunicazione in esame, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, “… per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale…”. Per i beni in leasing rileva la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario, ovvero se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo. Non assume rilevanza la data del riscatto.
Si precisa che la comunicazione in esame non interessa gli investimenti in beni “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle citate Tabelle A e B della L. n. 232/2016.
Al fine di assolvere a tale adempimento occorre utilizzare lo specifico “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016”, composto dal frontespizio e da 2 Sezioni (A e B) nelle quali riportare i dati / informazioni relative agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017.
Il modello è reperibile al seguente indirizzo https://www.mimit.gov.it/it/transizione40.
Infine, si segnala comunque che il mancato invio della comunicazione in esame non comporta la perdita dell’agevolazione né determina effetti in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria:
ciò in quanto la finalità che si intende perseguire è solo quella di poter valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare, si invita a contattare direttamente lo Studio.
Cordiali saluti.
EL.DA. Elaborazione Dati s.r.l.
L’Amministratore Unico